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La
Fondazione
Nella stesura dello Statuto abbiamo innanzitutto
inteso tenere nettamente distinte le finalità istituzionali dell’ente
rispetto alle sue attività strumentali, accessorie e connesse al
perseguimento delle prime, a tutto vantaggio dell’operosità degli
organi direttivi dell’ente.
Difatti, all’interno dell’articolo 3, laddove il primo capoverso,
relativo alle finalità istituzionali, descrive il quadro entro cui
si individuano gli obbiettivi essenziali della Fondazione, il secondo
capoverso, relativo alle attività, esemplifica, non tassativamente,
una serie di atti e contratti che possono avere anche natura commerciale,
ovviamente non prevalente.
Altra distinzione che abbiamo ritenuto opportuno manifestare con
enfasi, all’interno dello statuto, è stata quella tra Patrimonio
della Fondazione (art. 4), da un lato, e Fondo di Gestione (art.
5) dall’altro. Mentre il primo comprende il Fondo di Dotazione e
il Patrimonio in senso stretto, il secondo annovera le entrate che
costituiranno la “cassa Corrente” della Fondazione (e quindi le
risorse spendibili per l’operatività dell’ente).
Quanto al profilo soggettivo della “base soggettiva” promotrice,
abbiamo provveduto a ripartire i membri della costituenda Fondazione
nelle seguenti categorie:
1. Fondatori Promotori: (art. 7) sono i soggetti
che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, contribuendo alla dotazione
del patrimonio iniziale dell’ente. Abbiamo inoltre previsto che
determinati soggetti, su nomina del Consiglio di Amministrazione,
possano diventare, in prosieguo di tempo, Fondatori Promotori, aderendo
alla Fondazione anche successivamente alla sua costituzione. In
questo caso essi avranno gli stessi diritti e prerogative dei Fondatori
Promotori originari Abbiamo previsto, per ovvie esigenze di stabilità,
che i Fondatori Promotori abbiano il diritto di nominare, riuniti
in apposito Comitato da essi costituito, quattro membri del Consiglio
di Amministrazione, oltre che il Presidente della Fondazione stessa,
garantendo loro, in tal modo, il debito “peso” nell’organo centrale
e sovrano della Fondazione.
2. Partecipanti Sostenitori: (art. 8) sono tutti
quei soggetti che aderiscono alla Fondazione , sulla base di un
impegno anche economico pluriennale, sempre in subordine a delibera
apposita del Consiglio di amministrazione.
3. Partecipanti Aderenti (art. 9) costituiscono
una categoria di partecipanti che aderiscono alla Fondazione mediante
il versamento di un contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione
in misura minore di quello previsto per i Partecipanti Sostenitori,
essi detengono la qualifica di Aderenti per tutto il periodo per
il quale il contributo è stato regolarmente versato.
I Partecipanti Aderenti e Sostenitori costituiscono il Collegio
di Partecipazione (art. 12), che rappresenta il principale
organo consultivo corrente della Fondazione e ha il diritto di nominare
due membri nel Consiglio di Amministrazione.
Quanto agli altri organi della Fondazione, l’organo che può definirsi
“sovrano” nella Fondazione di Partecipazione, è rappresentato dal
Consiglio di Amministrazione, dotato di tutti i
più significativi poteri gestionali e di conduzione, che comprendono
anche quello di modifica statuaria. Occorre osservare che nello
statuto abbiamo ipotizzato un Consiglio di Amministrazione composto
da sette amministratori, ma resta inteso che si potrà, ovviamente,
aumentare o diminuire la composizione, nonché variare la rappresentanza,
in esso, della categoria dei Fondatori Promotori, modificando il
numero dei componenti da essi nominabili.
Il Consiglio di Amministrazione: (art. 14) è l’organo
deputato a deliberare in ordine agli atti essenziali della vita
della Fondazione, ed è composto, come accennato, in diverse proporzioni,
da Fondatori Promotori e da Partecipanti Aderenti e Sostenitori.
Al riguardo, vi segnaliamo che all’interno di tale organo possono
anche essere previsti diversi tipi di quorum (ad esempio, un quorum
determinato con maggioranze “ per testa” ed, in via d’eccezione,
un quorum determinato con il metodo del voto ponderato, onde assicurare
la maggioranza ai Fondatori Promotori in ordine a determinate delibere);
Il Comitato dei Fondatori: anche se non espressamente
annoverato fra gli “organi” della Fondazione, ad esso è attribuito
un potere di promozione e di presenza rilevante, che si inserisce
nelle funzioni del Consiglio di Amministrazione ma sempre senza
riflettere alcunché di assembleare. La riferibilità diretta ai fondatori
costituisce una premessa per una maggiore rilevanza del comitato
in parola, che può divenire l’organo di discussione per eccellenza
tra gli apportatori di mezzi di capitale;
Il Presidente della Fondazione: (art. 16) svolge
la funzione tipica e tradizionalmente riconosciuta all’organo di
guida rappresentativa;
Il Collegio dei Revisori: (art. 17) assicura la
regolare tenuta della contabilità e dei flussi finanziari della
Fondazione;
Il Segretario Generale: (art. 18) tale organo collabora
con il Presidente della Fondazione per lo svolgimento degli incarichi
di sua competenza. |
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