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La
Fondazione
La tipologia giuridica che ci è apparsa maggiormente
idonea al caso di specie è rappresentata dalla cosiddetta “Fondazione
di partecipazione”, costituente la risultante evoluta di
una “convergenza tipologica” tra le due nozioni soggettive
non societarie più importanti del sistema soggettivo giuridico,
e cioè la fondazione e l’associazione.
Com’è noto, infatti, l’espressione “fondazione di partecipazione”
è volta a designare una tipologia soggettiva assolutamente fondazionale,
ma caratterizzata dalla presenza di un corpo personale di riferimento
(i cosiddetti “aderenti” e i “sostenitori” o “soggetti simili”),
nonché da regole di ampliamento possibile ed aperto dal novero dei
c. d. “fondatori promotori”, cioè i soggetti che, in concomitanza
alla stipula dell’atto costitutivo hanno contribuito alla dotazione
del patrimonio iniziale e alla nascita del soggetto.
E’ noto peraltro, che il termine “partecipazione”, tradizionalmente
designante, nel linguaggio comune, aspettative di “ritorni economici”,
non attiene, nel caso, ai risultati o alle disponibilità monetarie
della fondazione, bensì alla condivisione di un progetto non lucrativo,
o etico sociale, che la fondazione stessa persegue, a cui i diversi
soggetti che caratterizzano il contesto di promozione della fondazione
stessa intendono “partecipare” attivandosi nel perseguimento dello
stesso.
I punti qualificanti del modello proposto risultano i seguenti:
1) la “Fondazione di partecipazione” consente di
delineare, in unità di contesto spazio/temporo/decisionale, i ruoli,
come si è detto, di soggetti pubblici e soggetti privati. Con l’ingresso
congiunto in prima persona di enti pubblici e privati si determina
il vantaggio di un assetto ad un tempo più coinvolgente e flessibile,
in ragione delle diverse scelte possibili in merito al ruolo “attivo”
dei fondatori e all’ingresso dei medesimi negli organi di gestione.
Sarà ovviamente lo statuto a stabilire prerogative, funzioni e “peso”
dei singoli partecipanti;
2) la “Fondazione di partecipazione” si presenta quale soggetto
giuridico garante la continuità in quanto, essendo ente autonomo
ma non svincolato dai soggetti che lo costituiscono, vive di vita
propria indipendente dagli eventi che possono “colpire” i fondatori.
E’ ovvio come tale caratteristica sia funzionale alla progettualità,
alla durata ed alla efficienza delle strutture e dei servizi della
fondazione.
Sotto il profilo strettamente soggettivo, detta tipologia giuridica
è caratterizzata dai seguenti elementi:
I. possibile presenza degli Enti Pubblici Territoriali
(Regione, Provincia, Comune) sia in veste di fondatori promotori
sia, eventualmente, mediante propri rappresentanti nel Consiglio
di Amministrazione;
II. presenza di Fondatori costituita da privati,
aziende o altri enti finanziatori che contribuiscono in modo significativo
a dotare la Fondazione dei mezzi necessari per il raggiungimento
delle proprie finalità istituzionali, oltre a portare in essa l’esperienza
e la capacità imprenditoriale, nel nostro caso non finalizzata all’utile
egoistico;
III. presenza di Aderenti e Sostenitori i quali,
mediante il versamento di somme di denaro una tantum o pluriennali,
ovvero mediante la prestazione di un’attività professionale volontaria
od ancora, mediante la donazione di beni materiali od immateriali,
contribuiscano in modo determinante al perseguimento delle finalità
dell’Ente.
Sotto il profilo fiscale , come già accennato, il modello della
“Fondazione di partecipazione” potrà usufruire delle agevolazioni
fiscali tipiche degli enti non commerciali, nonché – in presenza
dei necessari requisiti formali e sostanziali previsti dal D. Lsg.
460/1997 – assumere la qualifica di Onlus. |
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